Dal 2015 a seguito della cronaca con l’Avvocato Davide Cornalba riportata sui nostri blog è stata approvata la legge nr. 68 che inserisce nel codice penale i c.d. reati di ecomafia, vale a dire quei reati che puniscono tutti coloro che per mezzo di associazioni mafiose provochino un disastro ambientale, traffichino materiale radioattivo, o anche il causino attraverso comportamenti aggravati dal metodo mafioso una omessa bonifica o un impedimento del controllo sul territorio. Nei casi di lesione o morte, il codice penale prevede il raddoppio dei tempi di prescrizione, la confisca dei beni e sconti di pena per chi si adopera per bonificare in tempi certi. Il giornalista Gianluigi Rosafio ricorda bene che il quadro normativo sullo smaltimento dei rifiuti a partire dal D.P.R. nr. 915 del 1982 è cambiato in maniera significativa.

Lo smaltimento dei rifiuti sul territorio nazionale veniva regolato sistematicamente dal D.P.R. nr. 915 del 1982, emanato in attuazione delle direttive CEE n. 75/442 (relativa ai rifiuti pericolosi), nr. 76/403 (relativa allo smaltimento dei policlorodifenili e dei policlorotrifenili) e nr. 78/319 (relativa ai rifiuti in generale). 

Il DPR 915/82 è un dispositivo denominato quadro nel quale sono affermati:

  • i principi generali da osservare;
  • la classificazione dei rifiuti;
  • le competenze attribuite allo Stato (indirizzo e coordinamento), alle Regioni (pianificazione,
  • rilascio autorizzazioni, catasto rifiuti ed emanazione di norme specifiche), alle Province (controllo)
  • ed ai Comuni (smaltimento dei rifiuti solidi urbani);
  • i criteri generali di regolamentazione dell’attività̀ di smaltimento dei rifiuti;
  • le disposizioni fiscali, finanziarie e sanzionatorie.

A seguire il D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22

Con il D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, o meglio conosciuto come Decreto Ronchi” che reca disposizioni in attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio, il legislatore, spinto dall’esigenza di attuare nel nostro ordinamento giuridico le nuove direttive europee, ha tentato una riorganizzazione totale della normativa.

Infatti, il Decreto, congiuntamente ad alcuni Decreti di attuazione nonché ad alcune norme che lo hanno modificato, si presenta come legge generale di tutti i residui delle attività̀ umane. La materia è pertanto regolata anche da numerose norme regionali, la cui produzione si è recentemente incrementata.

Tale decreto sullo smaltimento dei rifiuti si fonda su due principi di ordine generale:

a.    vieta a chiunque detenga rifiuti di abbandonarli, imponendo di provvedere al loro smaltimento o recupero nelle varie forme previste dal decreto stesso a seconda del tipo di detentore.

b.     indica la priorità della riduzione della quantità e pericolosità dei rifiuti prodotti e del loro recupero, riutilizzo e riciclaggio, rispetto allo smaltimento.

Gianluigi Rosafio sull’attività di smaltimento e richiesta a ente

L’attività di smaltimento deve essere attuata attraverso la richiesta ad una rete integrata ed adeguata di impianti che abbia conto delle tecnologie più innovative a disposizione, e soprattutto che non comportino costi eccessivi al fine per: realizzare l’autosufficienza nello smaltimento dei rifiuti urbani non pericolosi, permettere lo smaltimento dei rifiuti in uno degli impianti appropriati più vicini, utilizzare i metodi e le tecnologie più idonei a garantire un alto grado di protezione dell’ambiente e della salute pubblica, ricorda Gianluigi Rosafio.

·      Classificazione dei rifiuti

Per completezza vogliamo chiarire quali e quanti sono i tipi di rifiuti e cosa si intende con il termine “rifiuto”.

In primo luogo, partendo dalla terminologia, si intende rifiuto ai sensi dell’art.6 D.Lgs. 22/97 “qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie riportate nell’allegato A e di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l’obbligo di disfarsi”.

Orbene si fa riferimento ai c.d. rifiuti solidi cui si aggiungono anche particolari tipologie di rifiuti liquidi, in genere di origine industriale, non recapitati in fognature dotate di depuratore al termine, ma che sono trasportati agli impianti di smaltimento con modalità analoghe ai rifiuti solidi, attraverso dunque il trasporto stradale, ferroviario o marittimo.

I rifiuti così definiti possono essere classificati in 3 distinte categorie:

a.    Rifiuti urbani o RSU: a questa categoria appartengono tutti i rifiuti che, anche se ingombranti, provengono da abitazioni; i rifiuti giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge; quelli provenienti da aree verdi e cimiteriali; ancora alcune tipologie di rifiuti provenienti da attività commerciali, artigianali che hanno caratteristiche simili agli RSU nei loro componenti.

b.    Rifiuti speciali o RS: vale a dire i rifiuti industriali, artigianali, agricoli e commerciali. Vengono considerati tali i rifiuti composti da materiali da costruzione; veicoli e macchinari obsoleti; rifiuti prodotti da ospedali e case di cura; residui derivanti dal trattamento di rifiuti solidi urbani etc.

c.    Rifiuti pericolosi o RP: la categoria comprende tutti quei rifiuti che Rappresentano ai sensi del D.P.R. 915/1982 un pericolo immediato, o nel lungo termine, per la salute dell’uomo e la vita animale e vegetale. Secondo la normativa italiana di riferimento. Si tratta in prevalenza di rifiuti di origine industriale, che presentano una o più caratteristiche di pericolo, per citarne qualcuna: infiammabilità, tossicità, nocività ed irritabilità, nel senso di rischi per la salute acuti o cronici, conseguenti ad ingestione, inalazione, penetrazione dermica; corrosività intesa come effetto distruttivo di tessuti vivi.